Art. 1.
(Princìpi e obiettivi)
1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori
a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni
qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni,
anche attraverso la realizzazione delle "strade del vino".
2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi
cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali,
vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico;
esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le
relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in
forma di offerta turistica.
3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei
prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e
didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino",
possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo
2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti
e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.
4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche
presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione,
la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle
norme previste per le aziende agricole produttrici.
Art. 2.
(Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione)
1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino",
possono prevedere i seguenti strumenti:
a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti
aderenti;
b) il comitato promotore;
c) il comitato di gestione;
d) il sistema della segnaletica;
e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire
specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle
"strade del vino".
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome.
Art. 3.
(Requisiti del disciplinare)
1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi
di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze
maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le
politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Agevolazioni e contributi finanziari)
1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere
con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari.
Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie
e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento
delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard
di cui al comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare
le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente
legge.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero,
la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche
destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "strade
del vino" può essere altresí finanziata attraverso l'intervento dell'Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente
legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.
Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
(Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione
delle "strade" finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre
produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere
ai prodotti tipici.
Art. 6.
(Riconoscimento delle "strade" già istituite)
1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento,
in base alle disposizioni della presente legge, delle "strade del vino" e
delle "strade dell'olio" già istituite.