REGOLAMENTO
Disciplina della Strada del Vino Cesanese
(Affile, Olevano Romano, Piglio)
TITOLO I
REQUISITI DI QUALITA' DELLA STRADA DEL VINO CESANESE
Art. 1
(Definizione e finalità)
1. La Strada del Vino Cesanese è un insieme di percorsi,
segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono vigneti
e cantine di aziende agricole singole ed associate, in un contesto ricco di
beni artistici, culturali, naturali ed ambientali.
2. La Strada del Cesanese vuole essere lo strumento affinché i territori viticoli
e le relative produzioni possano essere divulgati, commercializzati e fruiti
in forma di offerta turistica.
Art. 2
(Requisiti generali di qualità)
1. Ogni soggetto aderente alla Strada del Vino Cesanese è identificato dai seguenti
requisiti generali di qualità:
a) ubicazione dell'attività nell'ambito del territorio delimitato e riconosciuto
per le DOC connesse alla Strada;
b) segnaletica informativa posta in prossimità della propria sede e realizzata
secondo i criteri grafici e con il logo della Strada del Vino Cesanese, di cui
all'art. 10 del presente disciplinare;
c) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo
e la cartina del territorio della Strada del Vino e dei Prodotti tipici del
Cesanese.
2. La mancanza o la perdita di uno dei requisiti di cui al
comma precedente è condizione per l'esclusione dalla Strada del Vino Cesanese.
Art. 3
(Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE VITIVINICOLE
e le CANTINE)
1. Le aziende vitivinicole che aderiscono alla Strada del Vino
Cesanese, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere
ai seguenti requisiti specifici di qualità:
a) ambienti esterni ed interni accuratamente puliti ed illuminati;
b) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;
c) individuazione e delimitazione di piazzali o aree, interne od esterne, per
la sosta di un numero di veicoli concordato con il Comitato Promotore o con
il Comitato di Gestione, in modo da non danneggiare il carattere dell'insediamento
e la viabilità circostante;
d) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede
e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada del Vino Cesanese,
di cui all'art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni
essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità
di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura.
Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità
di visite guidate;
e) i giorni e gli orari di apertura dovranno essere quelli concordati con il
Comitato di Gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. Sarà effettuata la distinzione
tra alta stagione (dal 1° aprile al 30 settembre) e bassa stagione (dal
1° ottobre al 31 marzo) e sarà tenuto conto delle necessità di chiusura
eventualmente richieste per il periodo della raccolta e per un periodo di ferie
annuali. Il Comitato di Gestione deve comunque garantire che le aziende olivo-oleicole,
aderenti alla Strada del Vino Cesanese, siano aperte in numero sufficiente e,
pertanto, sarà effettuata l'assegnazione dei giorni e degli orari d'apertura
minimi per lo svolgimento delle attività della Strada del Vino Cesanese;
f) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e
con il logo della Strada del Vino e dei Prodotti tipici del Cesanese, di cui
all'art. 10 del presente disciplinare;
g) utilizzo, per la presentazione dei prodotti e la degustazione, di bicchieri,
stoviglie, attrezzature e dischi d'identificazione riportanti il logo della
Strada del Vino Cesanese, di cui all'art. 10 del presente disciplinare;
h) affissione in modo visibile dei prezzi da praticare per gli assaggi e le
vendite di vino. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati
ad effettuare acquisti.
2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti
di cui al comma precedente è condizione per l'esclusione dalla Strada del Vino
Cesanese.
3. Le aziende vitivinicole che aderiscono alla Strada del Cesanese
possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità:
a) telefoni pubblici;
b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del
circuito enogastronomico della Strada del Vino Cesanese;
c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori
di handicap;
d) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto
in accoglienza per il circuito enogastronomico della Strada del Vino Cesanese
";
e) personale a conoscenza di lingue straniere;
f) organizzazione di visite guidate;
g) vendita di vino in bottiglie confezionate;
h) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le
specifiche temperature;
i) lavastoviglie industriale;
j) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d'informazione ed
il Centro di promozione e prenotazione della Strada del Vino Cesanese;
k) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato
Promotore o il Comitato di Gestione.
Art. 4
(Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE AGRITURISTICHE)
1. Le aziende agrituristiche che aderiscono alla Strada del
Vino Cesanese, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono
rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità:
a) obbligo di esporre gli oli e i prodotti della Strada del Vino Cesanese anche
se l’azienda agrituristica non è vitivinicola;
b) obbligo di inserire i vini della Strada del Vino Cesanese in caso di offerta
di ristorazione, anche se l'azienda agrituristica non è vitivinicola;
c) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e
con il logo della Strada del Vino Cesanese, di cui all'art. 10 del presente
disciplinare;
d) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d'identificazione
riportanti il logo della Strada del Vino Cesanese, di cui all'art. 10 del presente
disciplinare;
e) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite
di olio e prodotti. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati
ad effettuare acquisti;
f) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;
g) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede
e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada del Vino Cesanese,
di cui all'art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni
essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità
di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura.
Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità
di visite guidate.
2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti
di cui al comma precedente è condizione per l'esclusione dalla Strada del Vino
Cesanese.
3. Le aziende agrituristiche che aderiscono alla Strada del
Vino Cesanese possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità:
a) telefoni pubblici;
b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del
circuito enogastronomico della Strada del Vino Cesanese;
c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori
di handicap;
d) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto
in accoglienza per il circuito enogastronomico della Strada del Vino Cesanese
";
e) personale a conoscenza di lingue straniere;
f) organizzazione di visite guidate;
g) vendita di vino/olio in bottiglie confezionate;
h) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le
specifiche temperature;
i) lavastoviglie industriale;
j) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d'informazione ed
il Centro di promozione e prenotazione della Strada del Vino Cesanese;
k) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato
Promotore o il Comitato di Gestione.
Art. 5
(Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE AGRICOLE –
OLIVICOLE,OLEICOLE – produttrici di prodotti tipici tradizionali)
1. Le aziende agricole che aderiscono alla Strada del Vino
Cesanese, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere
ai seguenti requisiti specifici di qualità:
a) ambienti esterni ed interni accuratamente puliti ed illuminati;
b) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori.
c) obbligo di esporre i vini e gli altri prodotti della Strada del Vino Cesanese,
anche se l'azienda agricola non è vitivinicola;
d) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite
di vino. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare
acquisti;
e) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e
con il logo della Strada del Vino Cesanese, di cui all'art. 10 del presente
disciplinare;
2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti
di cui al comma precedente è condizione per l'esclusione dalla Strada del Vino
Cesanese.
3. Le aziende agricole che aderiscono alla Strada del Vino
Cesanese possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità:
a) telefoni pubblici;
b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del
circuito enogastronomico della Strada del Vino Cesanese;
c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori
di handicap;
d) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto
in accoglienza per il circuito enogastronomico della Strada del Vino Cesanese
";
e) personale a conoscenza di lingue straniere;
f) organizzazione di visite guidate;
g) vendita di vino/olio in bottiglie confezionate;
h) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le
specifiche temperature;
i) lavastoviglie industriale;
j) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d'informazione ed
il Centro di promozione e prenotazione della Strada del Vino Cesanese;
k) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato
Promotore o il Comitato di Gestione.
Art. 6
(Requisiti specifici di qualità per le ENOTECHE e le BOTTEGHE
TIPICHE ALIMENTARI)
1. Le enoteche e le botteghe tipiche alimentari che aderiscono
alla Strada del Vino Cesanese, oltre ai requisiti generali di cui al precedente
art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità:
a) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato dei vini e di una gamma
adeguata di prodotti della Strada del Vino Cesanese;
b) allestimento di uno spazio per la loro degustazione;
c) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede
e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada del Vino Cesanese,
di cui all'art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni
essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità
di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura.
Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità
di visite guidate;
d) i giorni e gli orari di apertura dovranno essere quelli concordati con il
Comitato Promotore o il Comitato di Gestione entro il 1° gennaio di ogni anno.
Sarà effettuata la distinzione tra alta stagione (dal 1° aprile al 30 settembre)
e bassa stagione (dal 1° ottobre al 31 marzo) e sarà tenuto conto delle
necessità di chiusura eventualmente richieste per un periodo di ferie annuali.
Il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione deve comunque garantire che
le enoteche e le botteghe tipiche, aderenti Strada del Vino Cesanese, siano
aperte in numero sufficiente e, pertanto, sarà effettuata l'assegnazione dei
giorni e degli orari d'apertura minimi per lo svolgimento delle attività della
Strada del Vino Cesanese;
e) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e
con il logo della Strada del Vino Cesanese, di cui all'art. 10 del presente
disciplinare;
f) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d'identificazione
riportanti il logo della Strada del Vino e dei Prodotti tipici del Cesanese,
di cui all'art. 10 del presente disciplinare;
g) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite
di olio. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare
acquisti;
h) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;
i) esposizione di materiale della Strada del Vino Cesanese per favorirne la
divulgazione.
2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti
di cui al comma precedente è condizione per l'esclusione dalla Strada del Vino
Cesanese.
3. Le enoteche e le botteghe tipiche che aderiscono alla Strada
del Vino Cesanese possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di
qualità:
a) telefoni pubblici;
b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del
circuito enoturistico della Strada del Vino Cesanese;
c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori
di handicap;
d) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto
in accoglienza per il circuito enogastronomico della Strada del Vino Cesanese
";
e) personale a conoscenza di lingue straniere;
f) organizzazione di visite guidate;
g) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le
specifiche temperature;
h) lavastoviglie industriale;
i) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d'informazione ed
il Centro di promozione e prenotazione della Strada del Vino Cesanese;
j) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato
Promotore o il Comitato di Gestione.
Art. 7
(Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE DELLA RISTORAZIONE)
1. Le aziende della ristorazione (ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie) che aderiscono alla Strada del Vino Cesanese, oltre ai requisiti generali
di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici
di qualità:
a) obbligo di inserire nella Carta dei vini i prodotti della Strada del Vino
Cesanese;
b) inserire nel menù almeno due piatti tipici locali;
c) esposizione di materiale della Strada del Vino Cesanese nel locale di accesso
e di accoglienza per favorirne la divulgazione;
d) allestimento di uno spazio per la degustazione dei vini e degli altri prodotti
della Strada del Vino Cesanese;
e) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d'identificazione
riportanti il logo della Strada del Vino Cesanese, di cui all'art. 10 del presente
disciplinare;
f) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e
con il logo della Strada del Vino Cesanese, di cui all'art. 10 del presente
disciplinare;
g. affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite
di vino. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare
acquisti.
2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti
di cui al comma precedente è condizione per l'esclusione dalla Strada del Vino
Cesanese.
3. Le aziende della ristorazione che aderiscono alla Strada
del Vino Cesanese possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di
qualità:
a) telefoni pubblici;
b) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori
di handicap;
c) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto
in accoglienza per il circuito enogastronomico della Strada del Vino Cesanese
";
d) personale a conoscenza di lingue straniere;
e) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le
specifiche temperature;
f) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d'informazione ed
il Centro di promozione e prenotazione della Strada del Vino Cesanese;
g) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato
Promotore o il Comitato di Gestione.
Art. 8
(Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE)
1. Le aziende turistico-ricettive (alberghi, pensioni, residence) che aderiscono
alla Strada del Vino Cesanese, oltre ai requisiti generali di cui al precedente
art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità:
a) esposizione di materiale della Strada del Vino Cesanese nel locale di accesso
e di accoglienza per favorirne la divulgazione;
b) allestimento di uno spazio per la degustazione dei vini della Strada del
Vino Cesanese;
c) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d'identificazione
riportanti il logo della Strada del Vino Cesanese, di cui all'art. 10 del presente
disciplinare;
d) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e
con il logo della Strada del Vino Cesanese, di cui all'art. 10 del presente
disciplinare;
e) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite
di vino. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare
acquisti;
f) qualora svolgano servizi di ristorazione: obbligo di inserire nella Carta
dei Vini i prodotti della Strada del Vino Cesanese;
g) qualora svolgano servizi di ristorazione: inserire nel menù almeno due piatti
tipici locali.
2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti
di cui al comma precedente è condizione per l'esclusione dalla Strada del Vino
Cesanese.
3. Le aziende turistico-ricettive che aderiscono alla Strada
del Vino Cesanese possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di
qualità:
a) telefoni pubblici;
b) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori
di handicap;
c) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto
in accoglienza per il circuito enogastronomico della Strada del Vino Cesanese
";
d) personale a conoscenza di lingue straniere;
e) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le
specifiche temperature;
f) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d'informazione ed
il Centro di promozione e prenotazione della Strada del Vino Cesanese;
g) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato
Promotore o il Comitato di Gestione.
Art. 9
(Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE DELL’ARTIGIANATO)
1. Le aziende dell'artigianato alimentare e artistico che aderiscono
alla Strada del Vino Cesanese, oltre ai requisiti generali di cui al precedente
art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità:
a) svolgere un'attività nel settore agroalimentare tradizionalmente connessa
alle produzioni tipiche del territorio della Strada del Vino Cesanese;
b) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede
e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada del Vino Cesanese,
di cui all'art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni
essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità
di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura.
Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità
di visite guidate;
c) i giorni e gli orari di apertura dovranno essere quelli concordati con il
Comitato Promotore o il Comitato di Gestione entro il 1° gennaio di ogni anno.
Sarà effettuata la distinzione tra alta stagione (dal 1° aprile al 30 settembre)
e bassa stagione (dal 1° ottobre al 31 marzo) e sarà tenuto conto delle
necessità di chiusura eventualmente richieste per un periodo di ferie annuali.
Il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione deve comunque garantire che
le aziende dell'artigianato, aderenti alla Strada del Vino Cesanese, siano aperte
in numero sufficiente a seconda della tipologia e, pertanto, sarà effettuata
l'assegnazione dei giorni e degli orari d'apertura minimi per lo svolgimento
delle attività della Strada del Vino Cesanese.
2. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti
di cui al comma precedente è condizione per l'esclusione dalla Strada del Vino
Cesanese.
3. Le aziende dell'artigianato alimentare e artistico che aderiscono
alla Strada del Vino Cesanese possono rispondere anche ai seguenti requisiti
specifici di qualità:
a) telefoni pubblici;
b) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori
di handicap;
c) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per "Esperto
in accoglienza per il circuito enogastronomico della Strada del Vino Cesanese
";
d) personale a conoscenza di lingue straniere;
e) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d'informazione ed
il Centro di promozione e prenotazione della Strada del Vino Cesanese;
f) organizzazione visite guidate per la conoscenza dei processi produttivi artigianali,
in collaborazione con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELL'IMMAGINE UFFICIALE DELLA STRADA DEL VINO CESANESE
(PIGLIO, OLEVANO ROMANO, AFFILE)
Art. 10
(Criteri grafici e logo)
1. La Strada del Vino Cesanese deve avere un'immagine grafica
ufficiale. A tal fine il Comitato Promotore seleziona, con apposito bando, dei
criteri grafici coordinati (segni, caratteri, locuzioni, pittogrammi, ecc.).
In particolare, vtale logo dovrà affiancare il logo-cornice della Regione
Lazio.
2. Tutti gli elementi grafici individuati verranno registrati,
in conformità alla normativa vigente nazionale ed internazionale, da parte del
Comitato Promotore.
3. I criteri grafici ed il logo della Strada del Vino Cesanese
devono essere utilizzati obbligatoriamente per la realizzazione del materiale
informativo aziendale. Presso il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione
verrà costituito un ufficio per l'assistenza allo sviluppo grafico di materiale
informativo aziendale, del quale le imprese possono eventualmente avvalersi.
Il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione può, a sua discrezione, richiedere
che venga ritirato il materiale informativo aziendale che non rispetta i criteri
grafici ed il logo della Strada del Vino Cesanese.
4. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti di cui al comma
precedente è condizione per l'esclusione dalla Strada del Vino Cesanese.
TITOLO III
ORGANI E GESTIONE DELLA STRADA DEL CESANESE
(PIGLIO, OLEVANO ROMANO, AFFILE)
Art. 11
(Comitato Promotore)
1. La gestione sperimentale (fino ad un massimo di 6 mesi eventualmente prorogabili)
della Strada del Vino Cesanese è affidata ad un Comitato Promotore istituito
presso l’ARM – Azienda Romana Mercati
Sede operativa: Via dell’Umiltà 48 - 00187 Roma
Sede legale: Via dè Burrò 147 – 00186 Roma.
2. Le domande di adesione possono essere presentate al Comitato Promotore della
Strada del Vino Cesanese, avente sede presso l’ARM – Azienda Romana
Mercati
Sede operativa: Via dell’Umiltà 48 - 00187 Roma
Sede legale: Via dè Burrò 147 – 00186 Roma.
L’autorizzazione concessa è insindacabile ed è valida fino
a revoca motivata. La revoca implica la restituzione della segnaletica e di
tutto il materiale informativo.
Art. 12
(Comitato di Gestione)
1. Ai fini della gestione della Strada del Vino Cesanese:
a) per Comitato di Gestione, successivamente denominato "Comitato", si intende
un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo
svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 21/01 e dal relativo Regolamento
attuativo;
b). il Comitato è costituito con atto pubblico e retto da uno statuto che garantisca
l'accesso a tutti i soggetti istituzionali e di rappresentanza di categoria,
ricadenti nel territorio delimitato dalla Strada del Vino Cesanese;
c) il Comitato rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla "Strada
del Vino Cesanese", tutelandone il nome ed il logo prescelto in ogni sede.
2. Lo statuto del Comitato di Gestione deve contenere almeno
i seguenti elementi:
a) il nome della Strada che il Comitato intende tutelare e valorizzare e la
sede ove si svolge;
b) la descrizione del logo specifico con il quale si identifica la Strada da
registrarsi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché
le norme per il relativo uso, nel rispetto della normativa vigente in materia;
c) le modalità per l’ammissione al Comitato, garantendo l’accesso
a tutti i soggetti di cui alla L.R. 21/01 ed in possesso dei requisiti previsti
dalla Legge e dal relativo Regolamento;
d) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione,
le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché
le sanzioni per le eventuali inadempienze
e) l’impegno a mantenere i partecipanti nel quorum di cui alla L.R. 21/01;
f) le funzioni degli organi (Assemblea, Consiglio, Presidente) e le norme riguardanti
la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi. Gli organi di rappresentanza
del Comitato di Gestione debbono avere validità triennale;
g) le modalità di voto in assemblea;
h) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti;
i) le norme per 1’eventuale scioglimento anticipato del Comitato;
j) 1’obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:
una quota fissa di partecipazione al Comitato, diversificata per categoria di
appartenenza ed una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati
e/o pubblici ricevono da1 Comitato e limitata ai costi effettivi relativi alla
fornitura dei servizi stessi;
k) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale,
delle eventuali controversie fra Comitato ed associato oppure la costituzione
di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra
Comitato e associato.
3. Il Comitato è obbligato a:
a) inviare con cadenza annuale alle province competenti (entro e non oltre il
mese di 31 gennaio dell'anno successivo) alla Giunta regionale per il tramite
dell'Assessorato all'Agricoltura, nonché all'Assessorato al Turismo,
una relazione consuntiva e programmatica sulle attività, corredata da
un elenco dei soci. Nel caso in cui la strada insiste su più province,
il comitato invia la relazione a tutte le province competenti. La relazione
deve contenere la dimostrazione che sono immutate le finalità del comitato
di gestione;
b) comunicare alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura,
ogni variazione, in merito allo statuto ed alla composizione degli organi del
comitato;
c) utilizzare il nome della strada ed il relativo logo, riservandolo esclusivamente
agli associati;
d) trasmettere alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura,
con cadenza annuale (entro e non oltre il 31 maggio) una relazione amministrativa
e finanziaria delle attività svolte;
e) operare in conformità ai parametri di efficienza delle strade di cui
al successivo articolo 12;
f) garantire agli aderenti alla strada la partecipazione alle misure promozionali
alle stesse condizioni;
4. Il Comitato è competente a:
a. rappresentare in ogni sede la strada;
b) raccogliere le adesioni dei soggetti aventi titolo, mantenere aggiornato
un albo degli aderenti e assicurarne la pubblica consultazione;
c) realizzare e gestire la strada, in conformità con quanto disposto
dal disciplinare, dal progetto di cui all'articolo 5, comma 1, della L.R. 21/01,
nel rispetto delle disposizioni della legge stessa e del presente regolamento;
d) curare i rapporti con gli enti locali e gli altri enti ed organismi istituzionali
aderenti al disciplinare;
e) gestire campagne d'informazione e di promozione per una maggior valorizzazione
della strada in ambito nazionale ed internazionale;
f) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità
proprie della strada, determinando i costi dei servizi promozionali ed individuando
la quota parte di incentivo che deve essere imputata a ciascun beneficiario
ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria;
g) gestire direttamente oppure coordinare, nell'ipotesi di cui all'articolo
9, comma 1, lettera b), della L.R.. 21/01, i centri d'informazione;
h) vigilare sulla corretta attuazione del progetto di cui all'articolo 5, comma
1, della L.R. 21/01, da parte di tutti i soggetti aderenti;
i) controllare affinché gli associati si conformino e rispettino gli
standard minimi indicati dal presente regolamento;
j) proporre agli aderenti sistemi di qualità volontaria, finalizzati
al miglioramento del servizio ed alla certificazione di qualità;
k) gestire il disciplinare ed escludere gli aderenti dalla strada e dal relativo
uso del logo, nel caso di perdurante inosservanza dello stesso;
l) disciplinare gli orari minimi di apertura delle aziende aderenti, dandone
comunicazione alle stesse con cadenza annuale;
m) predisporre il materiale illustrativo e divulgativo offerto e promuovere
la costituzione di siti e sistemi informativi, in collaborazione con gli enti
locali territoriali, le Aziende di Promozione Turistica e le organizzazioni
professionali competenti;
n) promuovere visite guidate, eventi turistici, avvalendosi di servizi interni
e/o esterni qualificati in grado di garantire la fruibilità turistica
in almeno una lingua comunitaria. L'organizzazione dei servizi necessari ad
un completo ed efficace funzionamento della strada è concordata dal comitato
di gestione con gli enti locali territoriali, le Aziende di Promozione Turistica
e le organizzazioni professionali competenti;
o) presentare domanda per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 7,
comma 1, della L.R. 21/01, o per altri programmi di incentivazione o finanziamento
correlati alle finalità della Strada.
5. Entro trenta giorni dalla nomina, il comitato di gestione
comunica alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura,
la sede sociale ed il nome del legale rappresentante del comitato ed invia copia
dell'atto costitutivo e dello statuto.